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Informativa

Postato in Soci Sostenitori

La nostra Festa della Madonna

Lo sapevi che lo Statuto della Cappella laicale "Maria SS. Lauretana"del 21 maggio 1896 veniva approvato con Reale Decreto del 30 luglio 1896?

Con esso veniva riconosciuto il diritto dei terzi nella gestione della festa.

 

Lo sapevi che una cospicua produzione di atti giuridici, dalla fine del 1800 al 1939, ha definitivamente sancito il passaggio della gestione della Festa della Madonna, a partire dalle ex Opere Pie, all'Amministrazione del Santuario prima ed oggi all'attuale Comitato dei Festeggiamenti cui compete per atto pubblico l'esclusività della gestione della Festa? Tutti organismi laici costituiti nei modi previsti dalla legge (associazioni, comitati….) formati da persone fisiche che esercitano i diritti dei terzi.

Vi informiamo a tal riguardo che il Ministero degli Interni nel gennaio del 1934, in applicazione dell'art. 27 dei Patti Lateranensi (1929) ha disposto il passaggio alla libera gestione della Festa all'Opera Pia "Cappella Lauretana". A tali operazioni di trapasso sono intervenute diverse autorità: Ministero degli Interni; Prefettura; Commissario prefettizio per il Comune, Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Palermo (16 marzo 1934); Podestà del Comune (convenzione del 18.02.1935).

Tutti questi motivi rendono palesemente chiara l'idea che una Festa Religiosa in Italia non potrà mai essere gestita da politici. Infatti, gli statuti dei Comitati religiosi statuiscono il divieto, per chi svolge attività politica, di far parte di questi organismi. I divieti sono chiari ed assoluti.

Per questo motivo i soggetti sottoposti a tale divieto, non possono avanzare istanza per far parte del Comitato.

Il n° dei Soci con diritto a voto come da statuto è di 12 unità. Chi volesse collaborare con il Comitato potrà assumere la qualifica di socio collaboratore (senza diritto a voto).

Altra tipologia di Socio è quella di Socio Onorario che il Comitato può riconoscere agli ex soci, ricorrendone i presupposti previsti dall'atto costitutivo, (anche persone esterne al Comitato). Non possono ricoprire

tale ruolo o onorificenza coloro che hanno compiuto atti contro il Comitato in maniera manifesta.

Collaboratori e Soci onorari possono partecipare alle riunioni solo se espressamente invitati.

La violazione al diritto della privacy è motivo di esclusione dal Comitato che prevede anche l'attivazione delle procedure di rito.

Interlocutore ufficiale del Comitato è il Presidente che riveste anche il ruolo giuridico di rappresentante legale dell'Associazione.

Al Presidente compete il diritto di convocazione del Comitato in quanto il comitato non ha rapporti di subordinazione con nessuno.